La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sul lavoro stagionale che istituisce una procedura comune per l’ingresso e il soggiorno nell’Unione dei lavoratori stagionali che sono cittadini di paesi terzi, e ne definisce i diritti. Più precisamente, la proposta di direttiva riguarda i cittadini di paesi terzi che entrano negli Stati membri per esercitare un lavoro stagionale nel territorio dell’UE sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro.
La proposta introduce una procedura speciale per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e ne definisce i diritti, e prevede nel contempo incentivi alla migrazione circolare per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente. In particolare la proposta:
- stabilisce una procedura semplificata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, come l'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che specifichi la retribuzione;
- fissa un periodo standard di soggiorno per lavoro stagionale nell’UE (sei mesi per anno di calendario);
- prevede un permesso di lavoro multistagionale di tre anni o una procedura di reingresso agevolata per le stagioni successive;
- definisce le disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali;
- riconosce ai lavoratori stagionali un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini degli Stati membri in determinati settori (libertà di associazione e di adesione a organizzazioni di lavoratori, sistemi di sicurezza sociale, pagamento delle pensioni legali, accesso a beni e servizi, ecc.);
- lascia agli Stati membri la facoltà di esaminare la situazione dei loro mercati del lavoro per decidere le quote di ammissione dei lavoratori stagionali; la proposta non dà luogo a un diritto di ammissione.
La proposta di direttiva riguarda quanti hanno sottoscritto direttamente col datore di lavoro uno o più contratti a tempo determinato, e non contrattazioni collettive o quote nazionali. Se il testo diverrà legge, una procedura speciale e semplificata per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi ne definirà i diritti, e prevedrà incentivi alla migrazione circolare per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente. La direttiva prevede che la durata massima della procedura di ammissione sia di 30 giorni, di modo da fornire un ingresso rapido della manodopera necessaria.
Attualmente non esistono dati comparabili a livello comunitario sui lavoratori stagionali, ma alcuni studi stimano il loro numero in oltre 100 mila, irregolari inclusi, nell’intera Ue. Alcuni Stati membri ammettono schiere consistenti di stagionali, come l’Italia (11 mila domande nel 2008 per il 2010), la Spagna (quasi 25 mila lavoratori stagionali ammessi nel 2008), o la Germania (oltre 4 mila), la Francia (oltre 2 mila) e la Svezia (oltre 7 mila).
(Luglio 2010)
Per saperne di più:
Comunicato stampa della Commissione europea (IT)
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