Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Cambiano le regole
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Venerdì 10 Febbraio 2012 02:08
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    Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Cambiano le regole

    Il 1 maggio 2010 è entrato in vigore il regolamento comunitario 987/09, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sostituendo i precedenti regolamenti 1408/71 e 574/72, essi stabiliscono un nuovo sistema normativo per tutte le persone che si spostano all’interno dell’Unione europea.

    Le nuove disposizioni confermano i criteri dell’unicità della legislazione applicabile (lex loci laboris) e l’istituto della totalizzazione dei periodi contributivi maturati nei diversi stati membri. I paesi dello Spazio economico europeo e la Svizzera non hanno ancora proceduto alla ratifica. Per tale ragione, il nuovo sistema trovea per ora applicazione soltanto nei 27 stati membri dell’Unione europea mentre, negli altri paesi rimarranno ancora in vigore le disposizioni del regolamento 1408/71.

    Di seguito, alcune principali novità introdotte dal nuovo regolamento. 

    Ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Le nuove disposizioni si applicano: a tutti i cittadini degli stati membri e ai loro familiari, e non più soltanto ai lavoratori; alle prestazioni riguardanti la paternità e il pensionamento anticipato, oltre a tutte quelle già garantite dal precedente regolamento. Restano escluse dal campo di applicazione le prestazioni dell’assistenza sociale e medica e quelle per le vittime della guerra.

    Estensione del principio della parità di trattamento. Per tutte le prestazioni in denaro è soppressa la condizione di residenza sul territorio di uno stato membro.

    Totalizzazione dei periodi. Si applica ora a tutti i capitoli. Per l’apertura del diritto alle prestazioni vengono considerati i periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro non salariato o di residenza in un altro stato membro.

    Disoccupazione. La possibilità di esportazione delle prestazioni di disoccupazione per cercare lavoro in un altro stato membro è estesa a 6 mesi (precedentemente era limitata a 3 mesi).

    Malattia. Possibilità per tutti di farsi curare in un altro stato membro, senza condizioni d’urgenza. È possibile il ricovero ospedaliero in un altro stato membro se il periodo di attesa nel paese d’origine è medicalmente “non ragionevole”.

    Distacchi. Pur confermando il criterio generale dell’unicità della legislazione applicabile (lex loci laboris), viene estesa la durata massima di esonero dal regime di sicurezza sociale del paese estero nel caso di distacco transnazionale. Il lavoratore potrà, quindi, rimanere assoggettato alla legislazione dello stato membro di origine se la durata prevedibile del distacco non eccede i 24 mesi (il precdente regolamento prevedeva invece un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 12). Il nuovo regolamento conferma, inoltre, la possibilità di prolungare tale periodo, previo accordo tra le autorità competenti degli stati coinvolti

    Esercizio di attività lavorativa in due o più Stati membri. In caso di attività di lavoro dipendente o autonoma svolta in due o più Stati membri continua ad applicarsi, come da precedente regolamento, la legislazione del paese di residenza del lavoratore purché vi sia svolta una parte “sostanziale” di tale attività. Il regolamento in esame introduce, infatti, un nuovo e più stringente parametro relativo alla “quantità dell’attività svolta” ai fini della determinazione della legislazione applicabile.

    (Maggio 2010)

     

    Per saperne di più:

    I regimi di previdenza sociale e la libera circolazione delle persone: modalità d'applicazione (IT)

    Verso un miglior coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (IT)

    Il coordinamento della sicurezza sociale sul portale della Commissione europea (EN)

     
     
     

     
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