Pubblicata in questi giorni una relazione della Commissione europea che valuta l'attuazione, da parte della Bulgaria e della Romania, della direttiva 98/49 del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.
La direttiva in questione è entrata in vigore, rispettivamente, il 25 luglio 2001 nell'Europa dei quindici, il 1 maggio 2004 nei dieci Stati che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e il 1 gennaio 2007 in Bulgaria e in Romania.
Ai sensi del recepimento della direttiva 98/49/CE, il regime di pensione complementare di Bulgaria e Romania riguarda soltanto i regimi di pensione complementare facoltativi. Secondo la Commissione europea i due Stati membri hanno adottato misure specifiche sufficienti per garantire il recepimento della direttiva nelle loro legislazioni nazionali.
Le risposte che la Bulgaria e la Romania hanno fornito alla Commissione europea dimostrano infatti che i due paesi hanno garantito l'applicazione della direttiva in parola prima della loro adesione. Infatti, la legge recante modifica del codice dell'assicurazione sociale adottata dalla Bulgaria l'11 luglio 2006 e la legge n. 204 adottata dalla Romania il 22 maggio 2006 garantiscono l'eliminazione degli ostacoli che i lavoratori migranti avrebbero potuto riscontrare quanto alla salvaguardia dei loro diritti a pensione complementare.
Questi i punti principali esaminati dalla Commissione:
Parità di trattamento nel mantenimento dei diritti a pensione. Secondo l’articolo 4 della direttiva, quando un lavoratore che ha acquisito diritti riconosciuti nell'ambito di un regime di pensione complementare in un Stato membro si sposta in un altro Stato membro, i suddetti diritti devono essere mantenuti almeno nella stessa misura dei diritti dei lavoratori che lasciano il lavoro ma non il territorio dello Stato membro in questione.
Garanzia di pagamenti transfrontalieri. Secondo l’articolo 5 della direttiva, gli Stati membri garantiscono che gli importi dovuti nell’ambito dei regimi di pensione complementare vengano versati agli iscritti e agli ex iscritti, così come ad altri titolari di diritti nell’ambito di tali regimi, in tutti gli Stati membri, al netto di qualsiasi tassa e di qualsiasi onere applicabile alla transazione.
Informazione degli iscritti. Secondo l’articolo 7 della direttiva, gli Stati membri devono adottare provvedimenti atti a garantire che i datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione di un regime pensionistico complementare informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime complementare, quando si spostano in un altro Stato membro.
La direttiva 98/49/CE forma parte dell'acquis comunitario che gli Stati membri debbono recepire nella loro legislazione prima di aderire all'Unione europea. Altri elementi hanno altresì contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori:
- il regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro aiuta a contenere gli onere applicabili alla transazione;
- la direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (“direttiva IORP”, detta anche "direttiva sui fondi di pensione").
Per quanto riguarda, invece, la proposta di direttiva del 20 ottobre 2005 sulla trasferibilità dei diritti a pensione complementare, essa non ha ancora conseguito l'unanimità necessaria per l'adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.
(Luglio 2009)
Per saperne di più:
Relazione della Commissione europea (IT)
Precedenti articoli dell'Osservatorio sulle pensioni complementari:
Ottobre 2008 Febbraio 2008 Ottobre 2007 Giugno 2007 Aprile 2006
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