La Commissione europea ha vinto il ricorso alla Corte di giustizia europea contro l’Italia per la violazione delle garanzie dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi.
Bruxelles aveva chiesto alla Corte di dichiarare che, nel caso di trasferimento di un’azienda in stato di crisi, le disposizioni dell’art. 47 (commi 5 e 6) della legge 428/1990 non garantiscono la tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
In particolare, la legge 428/1990, escludendo dall’applicazione dell’art. 2112 del codice civile i lavoratori di un’impresa in stato di crisi ed oggetto di trasferimento (tanto quelli il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente, quanto quelli che non passano alle sue dipendenze) non garantisce il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del trattamento economico, delle qualifiche professionali, nonché il diritto a prestazioni di vecchiaia e superstiti derivanti dal regime di sicurezza sociale legale ed il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro convenute mediante il contratto collettivo.
L’Italia, nella sua difesa, aveva invece sostenuto che tale esclusione fosse conforme alla direttiva 2001/23, perché, a suo avviso, la norma prevedrebbe una garanzia facoltativa e consentirebbe espressamente di derogare alle garanzie obbligatorie.
I giudici di Lussemburgo, invece, avvertono che il fatto che un’impresa sia dichiarata in situazione di crisi non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione e le ragioni giustificative del licenziamento possono trovare applicazione, solamente in casi specifici di crisi aziendale. Pertanto, lo stato di crisi aziendale non può necessariamente e sistematicamente rappresentare un motivo economico, tecnico o d’organizzazione che comporti variazioni sul piano dell’occupazione.
Dunque la possibilità di non applicare talune garanzie in caso in cui l’impresa sia oggetto di procedura di insolvenza (art. 5, n. 2 direttiva 2001/23) non è applicabile nel caso di specie, perché si riferisce ad una situazione diversa dalla situazione della crisi aziendale, che si colloca invece nella prospettiva di una ripresa, senza controllo giudiziario e senza sospensione dei pagamenti . La possibilità di modificare le condizioni di lavoro in caso di grave crisi economica (art. 5, n. 3 direttiva 2001/23).non è applicabile nel caso di specie perché la legge n. 428/1990 priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro.
La conclusione dei giudici non lascia adito a dubbi: mantenendo in vigore alcune disposizioni della legge 29 dicembre 1990 n. 428 la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi della direttiva 2001/23/CE. La direttiva, appunto, che concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
(Luglio 2009)
Per saperne di più:
Sentenza della Corte di giustizia europea C-561/07 (IT)
Legge 428/1990 
Direttiva 2001/23 (IT)
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