Libera circolazione. Il Consiglio adotta il Codice comunitario dei visti
Cerca nel sito
 
Venerdì 10 Settembre 2010 11:52
BASE DATI PROTEZIONE SOCIALE IN EUROPA
ARCHIVIO   
APPROFONDIMENTI
GIURISPRUDENZA
LEGISLAZIONE
BIBLIOTECA
OPPORTUNITÀ
COLLEGAMENTI
STATISTICHE
CHI SIAMO
  •  
  •  
    User ID
    Password
       
    Nuovo Utente?
    Password dimenticata
  •  
      homepage
    BASE DATI PROTEZIONE SOCIALE IN EUROPA

    Libera circolazione. Il Consiglio adotta il Codice comunitario dei visti

    Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato norme comuni riguardanti le procedure e condizioni di consegna dei visti di breve durata.

    Si tratta, secondo il comunicato stampa del Consiglio, di una tappa importante per la prosecuzione della messa in atto di una politica comune dei visti e per il rafforzamento della cooperazione nello spazio Schengen.

    Le disposizioni del regolamento adottato riguardano principalmente i transiti e i soggiorni di una durata massima di tre mesi su un periodo di sei mesi (visti di breve durata).

    Il nuovo regolamento, che istituisce un codice comunitario dei visti, raccoglie tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le decisioni in materia di visti e dovrebbe aumentare la trasparenza e la sicurezza giuridica per i richiedenti, sostituendo le istruzioni consolari comuni (ICC).

    Il nuovo regolamento precisa, in particolare, quale Stato membro è incaricato del trattamento della domanda di visto e definisce le varie fasi dell'esame della domanda e della relativa decisione. Contiene anche nuove disposizioni che autorizzano il rilascio di visti per gli ingressi multipli in alcune situazioni. Enumera i documenti che i richiedenti di visto devono produrre, come pure le procedure applicabili in previsione della loro verifica.

    Generalmente, il richiedente deve presentarsi personalmente per presentare la sua domanda, che deve essere corredata di un documento di viaggio valido, una fotografia, un documento indicante l'oggetto del viaggio, un documento che dimostra la disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese d'alloggio e sussistenza, un documento che provi il possesso di un'assicurazione-malattia in viaggio ed informazioni che permettono di valutare la sua volontà di lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del visto chiesto.

    Quando il richiedente presenta la sua prima domanda, lo Stato membro raccoglie anche le sue impressioni digitali e le introduce (come pure la sua fotografia) nel Sistema d'informazione sui visti (VIS).

    L'importo dei diritti di visto è fissato a 60 euro per le persone di età superiore agli 11 anni e a 35 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni. Sono esentati del pagamento dei diritti di visto i bambini di meno di 6 anni e gli studenti che si recano in Europa per ragioni di studio, i ricercatori ed i rappresentanti di organizzazioni senza scopo lucrativo fino a 25 anni di età che partecipano a seminari, conferenze o manifestazioni sportive, culturali o educative. Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare dal pagamento dei diritti di visto anche i bambini dai 6 agli 11 anni.

    Il regolamento obbliga inoltre gli Stati membri a comunicare ai richiedenti che sono stati oggetto di una decisione di rifiuto di visto le motivazioni di questa decisione e dà la possibilità a questi richiedenti di promuovere un ricorso contro la decisione resa.

    Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione e la maggior parte delle sue disposizioni dovrà essere applicata sei mesi più tardi.

    Dato che il regolamento in questione si fonda sull'acquisizione di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano alla sua adozione e non sono legati da quest'ultimo. La Danimarca deciderà entro sei mesi a partire dalla data d'adozione del regolamento se trasporlo o no nel suo diritto nazionale. Per le stesse ragioni, il regolamento si applica all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia ed alla Svizzera.

    (Giugno 2009)

     

    Per saperne di più:

    Comunicato stampa del Consiglio (EN, FR)

    Comunicato stampa del Consiglio in italiano  
    (Traduzione a cura dell'Osservatorio)

    Nuovo regolamento sul Codice comunitario dei visti (EN, FR

     

     

     
     
     
     

     
    Rue de la Loi 26/20 - 1040 Bruxelles Tel. +32 2 2335432
     

    Copyright © 2005 www.osservatorioinca.org - Tutti i diritti riservati - powered by creasiti.com mappa del sito