I lavoratori bulgari e rumeni non beneficeranno subito del diritto alla libera circolazione in tutti gli stati membri dell'Ue. Aggiornato anche il regolamento 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
Con l'ingesso nell'Unione europea di Bulgaria e Romania, i lavoratori di questi nuovi stati membri non beneficeranno subito e pienamente del diritto alla libera circolazione. Come già era stato nella precedente fase, quando 10 nuovi paesi sono entrati a far parte dell'Ue, il trattato di adesione prevede infatti delle misure transitorie che potranno durare al massimo 7 anni. Tali misure non riguardano chi lavorava già legalmente in uno degli altri Stati membri alla data del 1° gennaio 2007.
Per il momento (dati del 24 gennaio 2007), i seguenti paesi hanno deciso di aprire totalmente le loro frontiere ai lavoratori bulgari e romeni: Cipro, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Svezia.
Hanno invece deciso di chiudere le frontiere: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Portogallo, regno unito e Spagna.
Il mercato del lavoro sarà invece aperto con alcune restrizioni in Francia, Ungheria e Italia. Nei primi due paesi sarà ancora necessario il permesso di lavoro, ma con condizioni agevolate per alcuni settori e professioni.
L'Italia ha previsto invece un periodo di regime transitorio di un anno, con l'apertura immediata per i settori del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, quello agricolo e turistico-alberghiero, il lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico, nonché per il settore del lavoro stagionale e del lavoro autonomo, e prevede per i settori diversi da questi una semplificazione delle misure d'accesso.
Per quanto riguarda invece il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, dal 1 gennaio 2007 i relativi regolamenti comunitari sono applicabili anche a Bulgaria e Romania. L'articolo 82, paragrafo 1 del regolamento (CEE) 1408/71 è stato dunque modificato per far passare da 150 a 162 il numero di membri del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Per conseguenza, sono stati modificati tutti gli allegati al regolamento 1408/71 (escluso l'allegato V: Concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni degli stati membri) e tutti gli allegati al regolamento 574/72.
L'insieme di queste modifiche formano l'oggetto di un nuovo regolamento (CE) 1791/2006 del 20 novembre 2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 20 dicembre 2006.
(gennaio 2007)
Per saperne di più:
Libera circolazione dei lavoratori da e verso la Bulgaria e la Romania: Come funzionerà nella pratica? 
Disposizioni transitorie sull'ampliamento
Regolamento CE 1791/2006 del 20 novembre 2006 |