La proposta di Direttiva europea ora anche in lingua italiana
La proposta di direttiva europea, pubblicata il 20 ottobre 2005, è volta a ridurre gli ostacoli alla mobilità tra gli Stati membri e al loro interno.
Tali ostacoli riguardano le condizioni d'acquisizione dei diritti alla pensione complementare, le condizioni di salvaguardia di diritti in sospeso e la trasferibilità dei diritti acquisiti. La proposta mira inoltre a migliorare le informazioni fornite ai lavoratori sulle conseguenze della mobilità sui loro diritti alla pensione complementare.
In sintesi, la proposta di direttiva prevede quanto segue:
- I contributi versati da un lavoratore ancor privo di diritti acquisiti nel regime pensionistico complementare non devono essere persi. Pertanto la totalità dei contributi deve essere rimborsata o trasferita.
- Il lavoratore deve cominciare ad acquisire diritti a pensione complementare al più tardi a partire dai 21anni.
- Occorre ridurre il periodo d'attesa durante il quale il lavoratore non può ancora iscriversi al regime.
- Occorre limitare la possibilità di stabilire periodi propedeutici, cioè periodi di iscrizione al termine dei quali il lavoratore ottiene diritti acquisiti. Tali periodi non devono superare i due anni.
- Un lavoratore che si sposta non deve rischiare una diminuzione consistente dei diritti acquisiti rimasti nel regime pensionistico complementare connesso al suo precedente rapporto di lavoro.
- Al fine di evitare costi amministrativi troppo elevati dovuti alla gestione di un numero consistente di diritti in sospeso di modesto valore, la proposta prevede la possibilità di non salvaguardare tali diritti a pensione, ma di procedere al trasferimento o al pagamento di un capitale che rappresenti i diritti acquisiti, qualora non superino un limite stabilito dallo Stato membro interessato.
- La proposta di direttiva dispone che il lavoratore in uscita possa scegliere tra il mantenimento dei diritti nel regime complementare connesso al suo precedente rapporto di lavoro e il trasferimento dei diritti acquisiti, a meno che la nuova occupazione sia soggetta allo stesso regime pensionistico complementare, o che il regime proceda al pagamento del capitale a causa del modesto valore dei diritti acquisiti.
- Il lavoratore in uscita che opta per un trasferimento dei propri diritti non deve essere penalizzato dai calcoli del valore dei diritti trasferiti effettuati dai due regimi coinvolti nel trasferimento, né da oneri amministrativi eccessivi.
- Tutti i lavoratori (potenzialmente) in uscita, iscritti o meno, devo essere informati in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui diritti a pensione complementare.
- Tenuto conto della diversità dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono avvalersi di un periodo supplementare per recepire alcune disposizioni che a breve termine potrebbero risultare troppo costrittive.
- Tenuto conto del profondo coinvolgimento delle parti sociali nell'organizzazione e nella gestione dei regimi aziendali o professionali di pensione complementare, la proposta prevede che gli Stati membri possano loro affidare l'attuazione della direttiva.
Una volta entrata in vigore la direttiva, si procederà ad una verifica periodica per determinare come vengono applicate le sue disposizioni.
La proposta della Commissione riguarda soltanto le pensioni relative al lavoro (regimi pensionistici aziendali o professionali); disposizioni legali che permettono la mobilità delle pensioni statali esistono già da più di 30 anni in applicazione del diritto comunitario. Inoltre non riguarda la tassazione o l'indicizzazione delle pensioni di anzianità.
(novembre 2005) (ultimo aggiornamento: aprile 2006)
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